CAPITOLO
III
Tariffa degli onorari e delle indennità
spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale
(civile e penale, tributaria e amministrativa)
Articolo l
Criteri generali.
1. Per l'assistenza e la consulenza in materia
stragiudiziale civile ed equiparata, agli
avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata
tabella. I compensi per le prestazioni di
cui ai punti 1 e 2 di detta tabella possono
essere tra loro cumulati. I compensi per le
prestazioni di assistenza previsti al punto
2 non sono cumulabili con quelli previsti
ai punti 4 e 6 della tabella medesima.
2. Nella determinazione degli onorari fra
il minimo ed il massimo stabiliti, si deve
tenere conto del valore e della natura della
pratica, del numero e dell'importanza delle
questioni trattate, del pregio dell'opera
prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche
non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale
urgenza della prestazione.
3. Nelle pratiche di particolari importanza,
complessità e difficoltà, il
massimo dell'onorario può essere aumentato
fino al doppio. Per quelle di straordinaria
importanza fino al quadruplo, previo parere
del Consiglio dell'Ordine.
4. In materia di lavoro, di previdenza e di
assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti
alla metà.
Articolo 2
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Prestazioni stragiudiziali e giudiziali.
Limiti e criteri.
1. I rimborsi ed i compensi previsti per le
prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal
cliente anche se il professionista abbia prestato
nella pratica la sua opera in giudizio, sempre
che tali prestazioni non trovino adeguato
compenso nella tariffa per le prestazioni
giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste
in materia giudiziale si applicano gli onorari
di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali
civili.
Articolo 3
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Pluralità di difensori e società
professionali.
1. Se più avvocati sono stati incaricati
di prestare la loro opera nella medesima pratica
o nel medesimo affare, a ciascuno spettano
gli onorari per l'opera prestata.
2. Se l'incarico professionale è conferito
ad una società tra avvocati si applica
il compenso spettante ad un solo professionista
anche se la prestazione è svolta da
più soci, salva espressa deroga pattuita
con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 4
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Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
1. Gli onorari e i diritti sono ridotti alla
metà per chi è praticante avvocato
autorizzato al patrocinio.
Articolo 5
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Criteri per la determinazione del valore
della pratica.
1. Il valore della pratica o dell'affare si
determina a norma del codice di procedura
civile.
2. Per le pratiche di valore indeterminabile
gli onorari minimi sono quelli previsti per
le pratiche di valore da € 25.900,01
a € 51.700,00, mentre gli onorari massimi
sono quelli previsti per le pratiche di valore
da € 51.700,01 a € 103.300,00; se
però il valore effettivo risulta manifestamente
diverso da quello presunto dal codice di rito,
vengono applicati, tenuti presenti i criteri
di cui all'art. 1, comma 2, gli onorari minimi
e massimi previsti negli scaglioni successivi,
fino a quelli dovuti per le pratiche del valore
di € 516.500,00.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali
giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo
al valore del credito del cliente creditore
o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni,
divisioni e liquidazioni si ha riguardo al
valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative
il valore si determina secondo i criteri previsti
nelle tariffe giudiziali tenendo comunque
presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia
tributaria si ha riguardo al valore della
imposta, tassa o contributo richiesti con
il limite di un quinquennio in caso di oneri
poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico
o per il collegio arbitrale si applica sia
per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.
Articolo 6
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Incarico non portato a termine.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte
a compimento, ovvero nel caso di cessazione
dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno
dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi
in questa il lavoro preparatorio compiuto
dal professionista.
Articolo 7
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Prestazioni con compenso a percentuale.
1. Per le prestazioni in adempimento di un
incarico di gestione amministrativa, giudiziario
o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato
dalla legge o dal contratto, viene stabilito
sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare
delle entrate lorde dei beni amministrati
e, nel caso in cui l'incarico duri meno di
un anno, sull'ammontare delle entrate annue,
tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati
dal presente articolo risulti impossibile
o dia luogo a liquidazioni manifestamente
sperequate si avrà riguardo alle prestazioni
effettivamente svolte.
Articolo 8
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Indennità di trasferta.
1. All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico
ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio
domicilio professionale, sono dovute le spese
di viaggio e di soggiorno - pernottamento
in albergo 4 stelle e vitto - rimborsate nel
loro ammontare documentato, con una maggiorazione
del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie;
in caso di utilizzo di autoveicolo proprio,
è dovuta un'indennità chilometrica
pari ad un quinto del costo del carburante
a litro, oltre alle spese documentate per
pedaggio autostradale e parcheggio. Sono in
ogni caso dovuti gli onorari relativi alla
prestazione effettuata e un'indennità
di trasferta da un minimo di € 10 a un
massimo di € 30 per ogni ora o frazione
di ora, con un massimo di otto ore giornaliere.
Articolo 9
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Inderogabilità della tariffa. Condizioni
e limiti.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario
previsto dalla tabella appaia, per particolari
circostanze del caso, una manifesta sproporzione,
possono, su conforme parere del competente
Consiglio dell'ordine, essere superati i massimi
anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma
dell'art. 1, ovvero diminuiti i minimi stabiliti
dalla tabella medesima per la prestazione
effettuata; all'infuori di questa ipotesi,
l'onorario minimo non è derogabile.
Articolo 10
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Applicazione analogica.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati
in virtù di una specifica voce della
tabella, si ha riguardo alle disposizioni
contenute nelle presenti norme e nella tabella
allegata che regolano casi simili o materie
analoghe.
Articolo 11
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Pratiche di valore superiore a €
5.164.600,00 (2/b).
1. Per le pratiche di valore superiore a €
5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi
sono determinati moltiplicando il valore della
pratica per i coefficienti precisati nella
tabella. Gli onorari non possono comunque
superare complessivamente il 3% del valore
della pratica.
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(2/b) Rubrica così rettificata con
Comunicato 27 settembre 2004 (Gazz. Uff. 27
settembre 2004, n. 227).
Articolo 12
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Rimborso spese generali.
1. All'avvocato e al praticante autorizzato
al patrocinio spettano per ogni pratica un
rimborso forfetario sulle spese generali in
ragione del 12,5% sull'importo degli onorari.
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