Tariffa
giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. 1. Gli onorari, i diritti e le indennità
spettanti agli avvocati per le prestazioni
giudiziali in materia civile, amministrativa,
tributaria, penale e stragiudiziali sono determinati
nelle tariffe di cui ai capitoli I, II, III,
allegate al presente decreto.
ALLEGATI
CAPITOLO I
Tariffa degli onorari, dei diritti
e delle indennità spettanti agli avvocati
per le prestazioni giudiziali in materia civile,
amministrativa e tributaria
Articolo 1
Diritto dell'avvocato.
1. Per le prestazioni giudiziali in materia
civile e nelle materie equiparate, oltre al
rimborso delle spese giustificate, sono dovuti
all'avvocato gli onorari ed i diritti indicati
nelle allegate tabelle A e B.
Articolo 2
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Obbligo del cliente.
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti
all'avvocato dal cliente indipendentemente
dalle statuizioni del giudice sulle spese
giudiziali.
Articolo 3
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Giudizi non compiuti.
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti, il
cliente deve all'avvocato gli onorari e i
diritti per l'opera svolta fino alla cessazione
del rapporto professionale.
Articolo 4
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Inderogabilità della tariffa. Condizioni
e limiti.
1. Gli onorari minimi ed i diritti stabiliti
per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato
e l'onorario previsto dalle tabelle appaia,
per particolari circostanze del caso, una
manifesta sproporzione, possono essere superati
i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre
il raddoppio previsto dal secondo comma del
successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi
indicati nelle tabelle, purché la parte
che vi abbia interesse esibisca il parere
del competente Consiglio dell'ordine.
Articolo 5
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Criteri generali per la liquidazione.
1. Nella liquidazione degli onorari a carico
del soccombente deve essere tenuto conto della
natura e del valore della controversia, dell'importanza
e del numero delle questioni trattate, del
grado dell'autorità adita, con speciale
riguardo all'attività svolta dall'avvocato
davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per
le questioni giuridiche trattate, la liquidazione
degli onorari a carico del soccombente può
arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico
del cliente, oltre che dei criteri di cui
ai commi precedenti, può essere tenuto
conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi,
anche non patrimoniali, conseguiti, nonché
dell'urgenza richiesta per il compimento di
singole attività e, nelle cause di
straordinaria importanza, la liquidazione
può arrivare fino al quadruplo dei
massimi stabiliti, previo parere del Consiglio
dell'Ordine.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista
e difenda più persone aventi la stessa
posizione processuale l'onorario unico può
essere aumentato per ogni parte oltre la prima
del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove
le parti siano in numero superiore, del 5%
per ciascuna parte oltre le prime dieci e
fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione
trova applicazione, ove più cause vengano
riunite, dal momento dell'avvenuta riunione
e nel caso in cui l'avvocato assista e difenda
una parte contro più parti quando la
prestazione comporti l'esame di particolari
situazioni di fatto o di diritto.
5. Nella ipotesi in cui, pur nella identità
di posizione processuale dei vari clienti,
la prestazione professionale comporti l'esame
di loro situazioni particolari di fatto o
di diritto rispetto all'oggetto della causa,
l'avvocato ha diritto al compenso secondo
tariffa, ridotto del 30%.
6. La liquidazione dell'onorario prevista
dall'art. 91 del codice di procedura civile
deve essere fatta in relazione a tutte le
prestazioni effettivamente occorse ogni volta
che vi sia stata una decisione anche se espressa
con ordinanza collegiale o con sentenza non
definitiva.
7. Nelle cause riservate alla esclusiva competenza
funzionale del giudice di pace e nelle cause
accessorie o di garanzia sono dovuti gli onorari
di cui al paragrafo II della tabella A, avuto
riguardo al valore della controversia. Nelle
cause di competenza del giudice di pace, ai
sensi dell'art. 7, 2° comma, codice di
procedura civile, eccedenti il valore di €
2.600,00 sono ugualmente dovuti gli onorari
di cui al paragrafo II.
Articolo 6
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Determinazione del valore della controversia.
1. Nella liquidazione degli onorari a carico
del soccombente, il valore della causa è
determinato a norma del codice di procedura
civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni
surrogatorie e revocatorie, all'entità
economica della ragione di credito alla cui
tutela l'azione è diretta, nei giudizi
di divisione, alla quota o ai supplementi
di quota in contestazione, nei giudizi per
pagamento di somme o liquidazione di danni,
alla somma attribuita alla parte vincitrice
piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico
del cliente, può aversi riguardo al
valore effettivo della controversia, quando
esso risulti manifestamente diverso da quello
presunto a norma del codice di procedura civile.
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia
amministrativa, il valore è determinato
secondo i criteri indicati dal comma 1 di
questo articolo, quando l'oggetto della controversia
o la natura del rapporto sostanziale dedotto
in giudizio o comunque correlato al provvedimento
impugnato ne consentono l'applicazione; ove
ciò non sia possibile, nella liquidazione
degli onorari a carico del soccombente va
tenuto conto dell'interesse sostanziale che
riceve tutela attraverso la sentenza. Per
i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti
gli onorari di cui al paragrafo III della
tabella A in quanto analogicamente applicabili.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico
del cliente, per la determinazione del valore
effettivo della controversia, deve aversi
riguardo al valore dei diversi interessi perseguiti
dalle parti.
5. Per le cause di valore indeterminabile,
gli onorari minimi sono quelli previsti per
le cause di valore da € 25.900,01 a €
51.700,00, mentre gli onorari massimi sono
quelli previsti per le cause di valore da
€ 51.700,01 a € 103.300,00, tenuto
conto dell'oggetto e della complessità
della controversia; qualora le cause siano
di particolare importanza per l'oggetto, per
le questioni giuridiche trattate, per la rilevanza
degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi
natura, anche di carattere non patrimoniale,
gli onorari possono essere liquidati fino
al limite massimo previsto per le cause di
valore fino a € 516.500,00.
6. Agli effetti della determinazione del diritto,
le cause di valore indeterminabile si considerano
di valore eccedente € 25.900,00 ma non
€ 103.300,00 a seconda dell'entità
dell'interesse dedotto in giudizio.
Articolo 7
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Pluralità di difensori e società
professionali.
1. Nel caso che incaricati della difesa siano
più avvocati, ciascuno di essi ha diritto
nei confronti del cliente agli onorari per
l'opera prestata, ma nella liquidazione a
carico del soccombente sono computati gli
onorari per un solo avvocato.
2. Se l'incarico professionale è conferito
ad una società tra avvocati, si applica
il compenso spettante ad un solo professionista
anche se la prestazione è svolta da
più soci, salva espressa deroga pattuita
con clausola approvata per iscritto dal cliente.
Articolo 8
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Praticanti avvocati autorizzati al patrocinio.
1. Ai praticanti avvocati autorizzati al patrocinio
deve essere liquidata la metà degli
onorari e dei diritti spettanti all'avvocato.
Articolo 9
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Procedimenti davanti ad organi speciali.
1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali
sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause
davanti al tribunale.
Articolo 10
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Procedimenti arbitrali rituali.
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri
sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause
davanti ai giudici ordinari e speciali che
sarebbero competenti a conoscere della controversia.
Articolo 11
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Procedimenti speciali.
1. Gli onorari per i procedimenti in camera
di consiglio o davanti al giudice tutelare
ed in genere per i procedimenti non contenziosi
sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa
per lo studio degli atti e per la compilazione
del ricorso e di qualunque scritto esplicativo
dello stesso.
2. Nel caso che nei procedimenti indicati
al precedente comma sorgano contestazioni
il cui esame è devoluto al giudice
in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari
di cui ai paragrafi I, II, IV della tabella
A.
3. Per i procedimenti previsti dal libro IV,
Titolo I, capo III, sez. I, c.p.c., per quelli
previsti dall'art. 669-quaterdecies c.p.c.
e per quelli di cui all'art. 2409 c.c., sono
dovuti gli onorari di cui ai paragrafi I,
II, e IV della tabella A, in quanto applicabili.
Articolo 12
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Cause in materia di rapporti di lavoro.
1. Per le controversie individuali di lavoro,
il valore delle quali non supera € 500,00
gli onorari sono ridotti alla metà.
Per l'assistenza in procedure conciliative,
l'onorario dell'avvocato sarà liquidato
in base alla tariffa stragiudiziale.
Articolo 13
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Cause di valore superiori a € 5.164.600,00.
1. Per le cause di valore superiore a €
5.164.600,00 gli onorari minimi e massimi
sono determinati moltiplicando il valore della
causa per i coefficienti precisati nella tabella
A. Gli onorari non possono comunque superare
complessivamente il 3% del valore della controversia.
Articolo 14
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Rimborso spese generali.
1. All'avvocato e al praticante autorizzato
al patrocinio è dovuto un rimborso
forfetario delle spese generali in ragione
del 12,5% sull'importo degli onorari e dei
diritti ripetibile dal soccombente.
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