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Le prestazioni professionali degli avvocati sono remunerate sulla base delle “Tariffe Forensi” emanate periodicamente dal Ministero della Giustizia, le cui voci sono ripartite tra “DIRITTI” ed “ONORARI”.

Entrambe le ripartizioni sono legate al tipo di attività svolta ed al valore in termini economici della pratica, ma si differenziano tra loro per il fatto che i “DIRITTI” sono indicati dalla tabella in misura fissa, mentre per gli “ONORARI” viene fornito un minimo/massimo entro il quale l’avvocato determina di caso in caso l’ammontare, sulla base di criteri prestabiliti.

A norma di legge le tariffe sono inderogabili, ovvero l’avvocato, pena severe sanzioni disciplinari, non può esimersi dall’addebitare al cliente “al minimo” quanto previsto dalle tabelle. D.M. 8 aprile 2004, n. 127
Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali.


 


 

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