Le
prestazioni professionali degli avvocati sono
remunerate sulla base delle “Tariffe
Forensi” emanate periodicamente dal
Ministero della Giustizia, le cui voci sono
ripartite tra “DIRITTI” ed “ONORARI”.
Entrambe
le ripartizioni sono legate al tipo di attività
svolta ed al valore in termini economici della
pratica, ma si differenziano tra loro per
il fatto che i “DIRITTI” sono
indicati dalla tabella in misura fissa, mentre
per gli “ONORARI” viene fornito
un minimo/massimo entro il quale l’avvocato
determina di caso in caso l’ammontare,
sulla base di criteri prestabiliti.
A norma
di legge le tariffe sono inderogabili, ovvero
l’avvocato, pena severe sanzioni disciplinari,
non può esimersi dall’addebitare
al cliente “al minimo” quanto
previsto dalle tabelle. D.M. 8 aprile 2004,
n. 127
Regolamento recante determinazione degli onorari,
dei diritti e delle indennità spettanti
agli avvocati per le prestazioni giudiziali,
in materia civile, amministrativa, tributaria,
penale e stragiudiziali. |