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Art. 13 Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare
ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato
un responsabile per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche
gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico,
di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità
di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza
e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle
categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati
o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica
quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a
giudizio del Garante, impossibile.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti normativi
visitare il sito www.garanteprivacy.it
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