TITOLO
IV - RAPPORTI CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI
E I TERZI
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48. - MINACCIA DI AZIONI ALLA CONTROPARTE
L'intimazione fatta dall'avvocato
alla controparte tendente ad ottenere particolari
adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni,
è consentita,quanto tenda a rendere
avvertita la controparte delle possibili iniziative
giudiziarie in corso o da intraprendere; è
deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni
od iniziative sproporzionate o vessatorie.
I - Quando si ritenga di invitare la controparte
ad un colloquio nel proprio studio, prima
di iniziare un giudizio, è opportuno
precisare che la controparte può essere
accompagnata da un legale di fiducia.
II - E' consentito l'addebito a controparte
di competenze e spese per l'attività
prestata in sede stragiudiziale, purché
a favore del proprio assistito.
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49. - PLURALITÀ DI AZIONI NEI CONFRONTI
DELLA CONTROPARTE
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L'avvocato non deve aggravare
con onerose o plurime iniziative giudiziali
la situazione debitoria della controparte
quando ciò non corrisponda ad effettive
ragioni di tutela della parte assistita.
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50. - RICHIESTA DI COMPENSO PROFESSIONALE
ALLA CONTROPARTE
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E' vietato richiedere
alla controparte il pagamento del proprio
compenso professionale, salvo che ciò
sia oggetto di specifica pattuizione, con
l'accordo del proprio assistito, e in ogni
altro caso previsto dalla legge.
I - In particolare è consentito all'avvocato
chiedere alla controparte il pagamento del
proprio compenso professionale nel caso di
avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento
del proprio cliente.
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51. - ASSUNZIONE DI INCARICHI CONTRO EX-CLIENTI
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L'assunzione di un incarico
professionale contro un ex-cliente è
ammessa quando sia trascorso un ragionevole
periodo di tempo e l'oggetto del nuovo incarico
sia estraneo a quello espletato in precedenza
e non vi sia comunque possibilità di
utilizzazione di notizie precedentemente acquisite.
I - La ragionevolezza del termine deve essere
valutata anche in relazione all'intensità
del rapporto clientelare.
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52. - RAPPORTI CON I TESTIMONI
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L'avvocato deve evitare
di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze
oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
I - Resta ferma la facoltà di investigazione
difensiva nei modi e termini previsti dal
codice di procedura penale, e nel rispetto
delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore
d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto
delle disposizioni previste nello svolgimento
delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere
di valutare la necessità o l'opportunità
di svolgere investigazioni difensive in relazione
alle esigenze e agli obiettivi della difesa
in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle
forme delle investigazioni nonché sulla
utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori
di studio, investigatori privati autorizzati
e consulenti tecnici, il difensore può
fornire agli stessi tutte le informazioni
e i documenti necessari per l'espletamento
dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il
vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare
i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere
il segreto professionale sugli atti delle
investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finché non ne faccia uso nel procedimento,
salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse
del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l'obbligo
di conservare scrupolosamente e riservatamente
la documentazione delle investigazioni difensive
per tutto il tempo ritenuto necessario o utile
per l'esercizio della difesa.
7. E' fatto divieto al difensore e ai vari
soggetti interessati di corrispondere compensi
o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone interpellate ai fini delle investigazioni
difensive, salva la facoltà di provvedere
al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone
interpellate ai fini delle investigazioni
della propria qualità, senza obbligo
di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le
persone interpellate che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate ad una audizione davanti al
pubblico ministero ovvero a rendere un esame
testimoniale davanti al giudice, ove saranno
tenute a rispondere anche alle domande del
difensore.
10. Il difensore deve altresì informare
le persone sottoposte a indagine o imputate
nello stesso procedimento o in altro procedimento
connesso o collegato che, se si avvarranno
della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate a rendere esame davanti al
giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere
un accesso in un luogo privato, deve richiedere
il consenso di chi ne abbia la disponibilità,
informandolo della propria qualità
e della natura dell'atto da compiere, nonché
della possibilità che, ove non sia
prestato il consenso, l'atto sia autorizzato
dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni
scritte o assumere informazioni dalla persona
offesa dal reato il difensore procede con
invito scritto, previo avviso al legale della
stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta
l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito
è indicata l'opportunità che
comunque un legale sia consultato e intervenga
all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito
è comunicato anche a chi esercita la
potestà dei genitori, con facoltà
di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige
un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla
sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare
tutte le disposizioni fissate dalla legge
e devecomunque porre in essere le cautele
idonee ad assicurare la genuinità delle
dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma
integrale le informazioni assunte. Quando
è disposta la riproduzione anche fonografica
le informazioni possono essere documentate
in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare
copia del verbale alla persona che ha reso
informazioni né al suo difensore.
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53. - RAPPORTI CON I MAGISTRATI
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I rapporti con i magistrati
devono essere improntati alla dignità
e al rispetto quali si convengono alle reciproche
funzioni.
I - Salvo casi particolari, l'avvocato non
può discutere del giudizio civile in
corso con il giudice incaricato del processo
senza la presenza del legale avversario.
II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni
di magistrato onorario deve rispettare tutti
gli obblighi inerenti a tali funzioni e le
norme sulla incompatibilità.
III - L'avvocato non deve approfittare di
eventuali rapporti di amicizia, di familiarità
o di confidenza con i magistrati per ottenere
favori e preferenze. In ogni caso deve evitare
di sottolineare la natura di tali rapporti
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti
o alla presenza di terze persone.
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54. - RAPPORTI CON ARBITRI E CONSULENTI TECNICI
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L'avvocato deve ispirare
il proprio rapporto con arbitri e consulenti
tecnici a correttezza e lealtà, nel
rispetto delle reciproche funzioni.
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55. - ARBITRATO
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L'avvocato che abbia assunto
la funzione di arbitro deve rispettare i doveri
di indipendenza e imparzialità.
I - Per assicurare il rispetto dei doveri
di indipendenza e imparzialità, l'avvocato
non può assumere la funzione di arbitro
rituale o irrituale, né come arbitro
nominato dalle parti né come presidente,
quando abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti in causa o abbia avuto
rapporti che possono pregiudicarne l'autonomia.
In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro
nominato presidente deve rendere edotte le
parti stesse, rinunciando all'incarico ove
ne venga richiesto.
II - In ogni caso, l'avvocato deve comunicare
alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni
rapporto particolare di collaborazione con
i difensori, che possano incidere sulla sua
autonomia, al fine di ottenere il consenso
delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.
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56. - RAPPORTO CON I TERZI
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L'avvocato ha il dovere
di rivolgersi con correttezza e con rispetto
nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente
e di tutte le persone in genere con cui venga
in contatto nell'esercizio della professione.
I - Anche al di fuori dell'esercizio della
professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi,
nei rapporti interpersonali, in modo tale
da non compromettere la fiducia che i terzi
debbono avere nella sua capacità di
adempiere i doveri professionali e nella dignità
della professione.
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57. - ELEZIONI FORENSI
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L'avvocato che partecipi,
quale candidato o quale sostenitore di candidati,
ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura
deve comportarsi con correttezza, evitando
forme di pubblicità ed iniziative non
consone alla dignità delle funzioni.
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58. - LA TESTIMONIANZA DELL'AVVOCATO
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Per quanto possibile,
l'avvocato deve astenersi dal deporre come
testimone su circostanze apprese nell'esercizio
della propria attività professionale
e inerenti al mandato ricevuto.
I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte
al giudice la propria parola sulla verità
dei fatti esposti in giudizio.
II - Qualora l'avvocato intenda presentarsi
come testimone dovrà rinunciare al
mandato e non potrà riassumerlo.
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59. - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'ADEMPIMENTO
DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI
TERZI
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L'avvocato è tenuto
a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi.
I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee
all'esercizio della professione assume carattere
di illecito disciplinare, quando, per modalità
o gravità, sia tale da compromettere
la fiducia dei terzi nella capacità
dell'avvocato di rispettare i propri doveri
professionali. |