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III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
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35. - RAPPORTO DI FIDUCIA
Il rapporto con la parte assistita
è fondato sulla fiducia.
I - L'incarico deve essere conferito dalla
parte assistita o da altro avvocato che la
difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda
tutelare l'interesse della parte assistita
ovvero anche un proprio interesse, l'incarico
può essere accettato soltanto con il
consenso della parte assistita.
II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento
del mandato, dallo stabilire con l'assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale
o commerciale che in qualunque modo possano
influire sul rapporto professionale.
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36. - AUTONOMIA DEL RAPPORTO
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L'avvocato ha l'obbligo
di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del
mandato e nell'osservanza della legge e dei
principi deontologici.
I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare
azioni inutilmente gravose, né suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti
o colpiti da nullità.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico,
deve accertare l'identità del cliente
e dell'eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri
professionali anche per quanto attiene al
segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere
o gestire fondi che non siano riferibili a
un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare
la propria attività quando dagli elementi
conosciuti possa fondatamente desumere che
essa sia finalizzata alla realizzazione di
una operazione illecita.
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37. - CONFLITTO DI INTERESSI
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L'avvocato ha l'obbligo
di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa determini un conflitto
con gli interessi di un proprio assistito
o interferisca con lo svolgimento di altro
incarico anche non professionale.
I - Sussiste conflitto di interessi anche
nel caso in cui l'espletamento di un nuovo
mandato determini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da altro assistito,
ovvero quandola conoscenza degli affari di
una parte possa avvantaggiare ingiustamente
un nuovo assistito, ovvero quando lo svolgimento
di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo
incarico.
II - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente
i coniugi in controversie familiari deve astenersi
dal prestare la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi in favore di uno
di essi.
III - L'obbligo di astensione opera altresì
se le parti aventi interessi confliggenti
si rivolgano ad avvocati partecipi di una
stessa società di avvocati o associazione
professionale.
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38. - INADEMPIMENTO AL MANDATO
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Costituisce violazione
dei doveri professionali, il mancato, ritardato
o negligente compimento di atti inerenti al
mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
I - Il difensore d'ufficio deve assolvere
l'incarico con diligenza e sollecitudine;
ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali deve darne tempestiva
e motivata comunicazione all'autorità
procedente ovvero incaricare della difesa
un collega, il quale, ove accetti, è
responsabile dell'adempimento dell'incarico.
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39. - ASTENSIONE DALLE UDIENZE
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L'avvocato ha diritto
di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità
con le disposizioni del codice di autoregolamentazione
e delle norme in vigore.
I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto
di non aderire alla astensione deve informare
preventivamente gli altri difensori costituiti.
II - Non è consentito aderire o dissociarsi
dalla proclamata astensione a seconda delle
proprie contingenti convenienze. L'avvocato
che aderisca all'astensione non può
dissociarsene con riferimento a singole giornate
o a proprie specifiche attività, così
come l'avvocato che se ne dissoci non può
aderirvi parzialmente, in certi giorni o per
particolari proprie attività professionali.
II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico,
deve accertare l'identità del cliente
e dell'eventuale suo rappresentante.
III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri
professionali anche per quanto attiene al
segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere
o gestire fondi che non siano riferibili a
un cliente esattamente individuato.
IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare
la propria attività quando dagli elementi
conosciuti possa fondatamente desumere che
essa sia finalizzata alla realizzazione di
una operazione illecita.
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40. - OBBLIGO DI INFORMAZIONE
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L'avvocato è tenuto
ad informare chiaramente il proprio assistito
all'atto dell'incarico delle caratteristiche
e della importanza della controversia o delle
attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili.
L'avvocato è tenuto altresì
ad informare il proprio assistito sullo svolgimento
del mandato affidatogli, quando lo reputi
opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta.
I - Se richiesto, è obbligo dell'avvocato
informare la parte assistita sulle previsioni
di massima inerenti alla durata e ai costi
presumibili del processo.
II - E' obbligo dell'avvocato comunicare alla
parte assistita la necessità del compimento
di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
III - Il difensore ha l'obbligo di riferire
al proprio assistito il contenuto di quanto
appreso nell'esercizio del mandato.
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41. - GESTIONE DI DENARO ALTRUI
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L'avvocato deve comportarsi
con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito
o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto
per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo
di renderne sollecitamente conto.
I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere
oltre il tempo strettamente necessario le
somme ricevute per conto della parte assistita.
II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato
è obbligato a richiedere istruzioni
scritte e ad attenervisi.
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42. - RESTITUZIONE DI DOCUMENTI
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L'avvocato è in
ogni caso obbligato a restituire senza ritardo
alla parte assistita la documentazione dalla
stessa ricevuta per l'espletamento del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
I - L'avvocato può trattenere copia
della documentazione, senza il consenso della
parte assistita, solo quando ciò sia
necessario ai fini della liquidazione del
compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
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43. - RICHIESTA DI PAGAMENTO
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Di norma l'avvocato richiede
alla parte assistita l'anticipazione delle
spese e il versamento di adeguati acconti
sull'onorario nel corso del rapporto e il
giusto compenso al compimento dell'incarico.
I - L'avvocato non deve richiedere compensi
manifestamente sproporzionati all'attività
svolta e comunque eccessivi.
II - L'avvocato non può richiedere
un compenso maggiore di quello già
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto formale riserva.
III - L'avvocato non può condizionare
al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento
di particolari prestazioni il versamento alla
parte assistita delle somme riscosse per conto
di questa.
IV - E' consentito all'avvocato concordare
onorari forfettari in caso di prestazioni
continuative di consulenza ed assistenza,
purché siano proporzionali al prevedibile
impegno e non violino i minimi inderogabili
di legge.
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44. - COMPENSAZIONE
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L'avvocato ha diritto
di trattenere le somme che gli siano pervenute
dalla parte assistita o da terzi a rimborso
delle spese sostenute, dandone avviso al cliente;
può anche trattenere le somme ricevute,
a titolo di pagamento dei propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita
ovvero quando si tratti di somme liquidate
in sentenza a carico della controparte a titolo
di diritti e onorari ed egli non le abbia
ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero
quando abbia già formulato una richiesta
di pagamento espressamente accettata dalla
parte
assistita.
I - Al di fuori dei casi indicati ovvero in
caso di contestazione l'avvocato è
tenuto a mettere immediatamente a disposizione
della parte assistita le somme riscosse per
conto di questa.
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45. - DIVIETO DI PATTO DI QUOTA LITE
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E' vietata la pattuizione
diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo
della prestazione professionale, una percentuale
del bene controverso ovvero una percentuale
rapportata al valore della lite.
I - E' consentita la pattuizione scritta di
un supplemento di compenso, in aggiunta a
quello previsto, in caso di esito favorevole
della lite, purché sia contenuto in
limiti ragionevoli e sia giustificato dal
risultato conseguito.
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46. - AZIONI CONTRO LA PARTE ASSISTITA PER
IL PAGAMENTO DEL COMPENSO
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L'avvocato può
agire giudizialmente nei confronti della parte
assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
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47. - RINUNCIA AL MANDATO
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L'avvocato ha diritto
di rinunciare al mandato.
I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato
deve dare alla parte assistita un preavviso
adeguato alle circostanze, e deve informarla
di quanto è necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
II - Qualora la parte assistita non provveda
in tempi ragionevoli alla nomina di un altro
difensore, nel rispetto degli obblighi di
legge l'avvocato non è responsabile
per la mancata successiva assistenza, pur
essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III - In caso di irreperibilità, l'avvocato
deve comunicare la rinuncia al mandato con
lettera raccomandata alla parte assistita
all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio
conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità,
fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato
è esonerato da ogni altra attività,
indipendentemente dal fatto che l'assistito
abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. |