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II - RAPPORTI CON I COLLEGHI
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22. - RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE
L'avvocato deve mantenere sempre
nei confronti dei colleghi un comportamento
ispirato a correttezza e lealtà.
I - L'avvocato è tenuto a rispondere
con sollecitudine alle richieste di informativa
del collega.
II - L'avvocato, salvo particolari ragioni,
non può rifiutare il mandato ad agire
nei confronti di un collega, quando ritenga
fondata la richiesta della parte o infondata
la pretesa del collega; tuttavia è
obbligo dell'avvocato informare appena possibile
il Consiglio dell'ordine delle iniziative
giudiziarie penali e civili da promuovere
nei confronti del collega per consentire un
tentativo di conciliazione, salvo che sussistano
esigenze di urgenza o di riservatezza; in
tal caso la comunicazione può essere
anche successiva.
III - L'avvocato non può registrare
una conversazione telefonica con il collega.
La registrazione, nel corso di una riunione,
è consentita soltanto con il consenso
di tutti i presenti.
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23. - RAPPORTO DI COLLEGANZA E DOVERE DI DIFESA
NEI PROCESSO
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In particolare, nell'attività
giudiziale, l'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza del dovere di difesa,
salvaguardando in quanto possibile il rapporto
di colleganza.
I - L'avvocato è tenuto a rispettare
la puntualità alle udienze e in ogni
altra occasione di incontro con i colleghi.
II - L'avvocato deve opporsi alle richieste
processuali avversarie di rinvio delle udienze,
di deposito documenti o quant'altro, quando
siano irrituali o ingiustificate e comportino
pregiudizio per la parte assistita.
III - L'avvocato deve adoperarsi per far corrispondere
dal proprio assistito le spese e gli onorari
liquidati in sentenza a favore del collega
avversario.
IV - Il difensore che riceva incarico di fiducia
dall'imputato è tenuto a comunicare
tempestivamente con mezzi idonei al collega,
già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto.
V - Nell'esercizio del proprio mandato l'avvocato
può collaborare con i difensori degli
altriimputati, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell'interesse della parte
assistita e nel rispetto della legge.
VI - Nei casi di difesa congiunta, è
dovere del difensore consultare il proprio
co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale
ed informarlo del contenuto dei colloqui con
il comune assistito, al fine della effettiva
condivisione della strategia processuale.
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24. - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
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L'avvocato ha il dovere
di collaborare con il Consiglio dell'ordine
di appartenenza, o con altro che ne faccia
richiesta, per l'attuazione delle finalità
istituzionali, osservando scrupolosamente
il dovere di verità. A tal fine ogni
iscritto è tenuto a riferire al Consiglio
fatti a sua conoscenza relativi alla vita
forense o alla amministrazione della giustizia,
che richiedano iniziative o interventi collegiali.
I - Nell'ambito di un procedimento disciplinare,
la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti
comunicatigli e la mancata presentazione di
osservazioni e difese non costituisce autonomo
illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella
formazione del proprio libero convincimento.
II - Tuttavia, qualora il Consiglio dell'ordine
richieda all'iscritto chiarimenti, notizie
o adempimenti in relazione ad un esposto presentato
da una parte o da un collega tendente ad ottenere
notizie o adempimenti nell'interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta
dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.
III - L'avvocato chiamato a far parte del
Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico
con diligenza, imparzialità e nell'interesse
della collettività professionale.
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25. - RAPPORTI CON I COLLABORATORI DELLO STUDIO
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L'avvocato deve consentire
ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione
in proporzione all'apporto ricevuto.
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26. – RAPPORTI CON I PRATICANTI
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L'avvocato è tenuto
verso i praticanti ad assicurare la effettività
ed a favorire la proficuità della pratica
forense al fine di consentire un'adeguata
formazione.
I- L'avvocato deve fornire al praticante un
adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo
allo stesso, dopo un periodo iniziale, un
compenso proporzionato all'apporto professionale
ricevuto.
II - L'avvocato deve attestare la veridicità
delle annotazioni contenute nel libretto di
pratica solo in seguito ad un adeguato controllo
e senza indulgere a motivi di favore o di
amicizia.
III - E' responsabile disciplinarmente l'avvocato
che dia incarico ai praticanti di svolgere
attività difensiva non consentita.
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27. - OBBLIGO DI CORRISPONDERE CON IL COLLEGA
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L'avvocato non può
mettersi in contatto diretto con la controparte
che sia assistita da altro legale.
I - Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe
in mora od evitare prescrizioni o decadenze,
la corrispondenza può essere indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro
inviandone copia per conoscenza al legale
avversario.
II - Costituisce illecito disciplinare il
comportamento dell'avvocato che accetti di
ricevere la controparte, sapendo che essa
è assistita da un collega, senza informare
quest'ultimo e ottenerne il consenso.
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28. - DIVIETO DI PRODURRE LA CORRISPONDENZA
SCAMBIATA CON IL COLLEGA
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Non possono essere prodotte
o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.
I - E' producibile la corrispondenza intercorsa
tra colleghi quando sia stato perfezionato
un accordo, di cui la stessa corrispondenza
costituisca attuazione.
II - E' producibile la corrispondenza dell'avvocato
che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
III - L'avvocato non deve consegnare all'assistito
la corrispondenza riservata tra colleghi,
ma può, qualora venga meno il mandato
professionale, consegnarla al professionista
che gli succede, il quale è tenuto
ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.
IV - L'interruzione delle trattative stragiudiziali,
nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega
avversario.
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29. - NOTIZIE RIGUARDANTI IL COLLEGA
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L'esibizione in giudizio
di documenti relativi alla posizione personale
del collega avversario, e così l'utilizzazione
di notizie relative alla sua persona, è
tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale
attinenza con i fatti di causa.
I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere
apprezzamenti negativi sull'attività
professionale di un collega e in particolare
sulla sua condotta e su suoi presunti errori
o incapacità.
II - (soppresso).
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30. - OBBLIGO DI SODDISFARE LE PRESTAZIONI
AFFIDATE AD ALTRO COLLEGA
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Salvo diversa pattuizione,
l'avvocato che scelga e incarichi direttamente
altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere
a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
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31. - OBBLIGO DI DARE ISTRUZIONI AL COLLEGA
E OBBLIGO DI INFORMATIVA
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L'avvocato è tenuto
a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, è tenuto a
dare tempestivamente al collega informazioni
dettagliate sull'attività svolta e
da svolgere.
I - L'elezione di domicilio presso altro collega
deve essere preventivamente comunicata e consentita.
II - E' fatto divieto all'avvocato corrispondente
di definire direttamente una controversia,
in via transattiva, senza informare il collega
che gli ha affidato l'incarico.
III - L'avvocato corrispondente, in difetto
di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più
opportuno per la tutela degli interessi della
parte, informando non appena possibile il
collega che gli ha affidato l'incarico.
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32. - DIVIETO DI IMPUGNAZIONE DELLA TRANSAZIONE
RAGGIUNTA CON IL COLLEGA
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L'avvocato che abbia raggiunto
con il patrono avversario un accordo transattivo
accettato dalle parti deve astenersi dal proporre
impugnativa giudiziale della transazione intervenuta,
salvo che l'impugnazione sia giustificata
da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
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33. - SOSTITUZIONE DEL COLLEGA NELL'ATTIVITÀ
DI DIFESA
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Nel caso di sostituzione
di un collega nel corso di un giudizio, per
revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovrà rendere nota la propria
nomina al collega sostituito,adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva,
perché siano soddisfatte le legittime
richieste per le prestazioni svolte.
I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi
affinché la successione nel mandato
avvenga senza danni per l'assistito, fornendo
al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa.
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34. - RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI,
SOSTITUTI E ASSOCIATI
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Salvo che il fatto integri
un'autonoma responsabilità, i collaboratori,
sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per
incarichi specifici ricevuti.
I - Nel caso di associazione professionale,
è disciplinarmente responsabile soltanto
l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano
i fatti specifici commessi.
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