TITOLO
I - PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO
1. - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme deontologiche si applicano
a tutti gli avvocati e praticanti nella loro
attività, nei loro reciproci rapporti
e nei confronti dei terzi.
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2. - POTESTÀ DISCIPLINARE
Spetta agli organi disciplinari la
potestà di infliggere le sanzioni adeguate
e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità
dei fatti e devono tener conto della reiterazione
dei comportamenti nonché delle specifiche
circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare l'infrazione.
ARTICOLO
3. - VOLONTARIETÀ DELL'AZIONE
La responsabilità disciplinare
discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarietà della condotta, anche
se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento
complessivo dell'incolpato.
Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito
di uno stesso procedimento la sanzione deve
essere unica.
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4. - ATTIVITÀ ALL’ESTERO E ATTIVITÀ
IN ITALIA DELLO STRANIERO
Nell’esercizio di attività
professionali all’estero, che siano
consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle
norme deontologiche del paese in cui viene
svolta l’attività.
Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio
dell’attività professionale in
Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche
italiane.
ARTICOLO
5. - DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ
E DECORO
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L'avvocato deve ispirare
la propria condotta all'osservanza dei doveri
di probità, dignità e decoro.
I - Deve essere sottoposto a procedimento
disciplinare l'avvocato cui sia imputabile
un comportamento non colposo che abbia violato
la legge penale, salva ogni autonoma valutazione
sul fatto commesso.
II - L'avvocato è soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti
l'attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano
l'immagine della classe forense.
III - L'avvocato che sia indagato o imputato
in un procedimento penale non può assumere
o mantenere la difesa di altra parte nello
stesso procedimento.
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6. - DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA
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L'avvocato deve svolgere
la propria attività professionale con
lealtà e correttezza.
I - L'avvocato non deve proporre azioni o
assumere iniziative in giudizio con mala fede
o colpa grave.
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7. - DOVERE DI FEDELTÀ
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E' dovere dell'avvocato
svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
I - Costituisce infrazione disciplinare il
comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente
atti contrari all'interesse del proprio assistito.
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8. - DOVERE DI DILIGENZA
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L'avvocato deve adempiere
i propri doveri professionali con diligenza.
I – (soppresso).
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9. - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
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E' dovere, oltreché
diritto, primario e fondamentale dell'avvocato
mantenere il segreto sull'attività
prestata e su tutte le informazioni che siano
a lui fornite dalla parte assistita o di cui
sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
I- L'avvocato è tenuto al dovere di
segretezza e riservatezza anche nei confronti
degli ex clienti, sia per l'attività
giudiziale che per l'attività stragiudiziale.
II - La segretezza deve essere rispettata
anche nei confronti di colui che si rivolga
all'avvocato per chiedere assistenza senza
che il mandato sia accettato.
III - L'avvocato è tenuto a richiedere
il rispetto del segreto professionale anche
ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte
le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attività professionale.
IV – (soppresso).
IV (ex V) - Costituiscono eccezione alla regola
generale i casi in cui la divulgazione di
alcune informazioni relative alla parte assistita
sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività
di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte
dello stesso assistito di un reato di particolare
gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto
in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità
della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà
essere limitata a quanto strettamente necessario
per il fine tutelato.
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10. - DOVERE DI INDIPENDENZA
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Nell'esercizio dell'attività
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare
la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti
esterni.
I - L'avvocato non deve tener conto di interessi
riguardanti la propria sfera personale.
II - L'avvocato non deve porre in essere attività
commerciale o di mediazione.
III - Costituisce infrazione disciplinare
il comportamento dell'avvocato che stabilisca
con soggetti che esercitano il recupero crediti
per conto terzi patti attinenti a detta attività.
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11. - DOVERE DI DIFESA
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L'avvocato deve prestare
la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari
in base alle leggi vigenti.
I - L'avvocato che venga nominato difensore
d'ufficio deve, quando ciò sia possibile,
comunicare all'assistito che ha facoltà
di scegliersi un difensore di fiducia, e deve
informarlo, ove intenda richiedere un compenso,
che anche il difensore d'ufficio deve essere
retribuito a norma di legge.
II - Costituisce infrazione disciplinare il
rifiuto ingiustificato di prestare attività
di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito
di un compenso per la prestazione di tale
attività.
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12. - DOVERE DI COMPETENZA
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L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere
con adeguata competenza.
I - L'avvocato deve comunicare all'assistito
le circostanti impeditive alla prestazione
dell'attività richiesta, valutando,
per il caso di controversie di particolare
impegno e complessità, l'opportunità
della integrazione della difesa con altro
collega.
II - L'accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a
svolgere quell'incarico.
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13. - DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
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E' dovere dell'avvocato
curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando ed accrescendo
le conoscenze con particolare riferimento
ai settori nei quali è svolta l'attività.
I - L’avvocato realizza la propria formazione
permanente con lo studio individuale e la
partecipazione a iniziative culturali in campo
giuridico e forense.
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14. - DOVERE DI VERITÀ
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Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico
per un provvedimento del magistrato, e di
cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono
essere vere.
I - L'avvocato non può introdurre intenzionalmente
nel processo prove false. In particolare,
il difensore non può assumere a verbale
né introdurre dichiarazioni di persone
informate sui fatti che sappia essere false.
II - L'avvocato è tenuto a menzionare
i provvedimenti già ottenuti, o il
rigetto dei provvedimenti richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto
della medesima situazione di fatto.
ARTICOLO
15. - DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE
E FISCALE
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L'avvocato deve provvedere
agli adempimenti previdenziali e fiscali a
suo carico, secondo le norme vigenti.
I - In particolare l'avvocato è tenuto
a corrispondere regolarmente e tempestivamente
i contributi dovuti agli organi forensi e
all'ente previdenziale.
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16. - DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ
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E' dovere dell'avvocato
evitare situazioni di incompatibilità
ostative alla permanenza nell'albo, e comunque
nel dubbio, richiedere il parere del proprio
Consiglio dell'ordine.
I - Costituisce infrazione disciplinare l'aver
richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza
di cause di incompatibilità, non dichiarate,
ancorché queste siano venute meno.
ARTICOLO
17. - INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
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E’ consentito all’avvocato
dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità,
nel rispetto della dignità e del decoro
della professione e degli obblighi di segretezza
e di riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza
delle disposizioni che seguono.
I - Quanto ai mezzi di informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti
da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari)
inviate anche a mezzo posta a soggetti determinati
(è da escludere la possibilità
di proporre questionari o di consentire risposte
prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche,
le riviste giuridiche, i repertori e i bollettini
con informazioni giuridiche (ad es. con l’aggiornamento
delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto
stabilito dall’art. 18 del codice deontologico
forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet),
purché propri dell’avvocato o
di studi legali associati o di società
di avvocati, nei limiti della informazione,
e previa segnalazione al Consiglio dell’ordine.
Con riferimento ai siti già esistenti
l’avvocato è tenuto a procedere
alla segnalazione al Consiglio dell’ordine
di appartenenza entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione
e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli
annunci pubblicitari in genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari
al decoro (distribuzione di opuscoli o carta
da lettere o volantini a collettività
o a soggetti indeterminati, nelle cassette
delle poste o attraverso depositi in luoghi
pubblici o distribuzione in locali, o sotto
i parabrezza delle auto, o negli ospedali,
nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite
a domicilio non specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta
di servizi e consulenze gratuite, in proprio
o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se preventivamente
approvati dal Consiglio dell’ordine
(in relazione alla modalità e finalità
previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente
dagli studi professionali.
II - Quanto ai contenuti della informazione:
A) Sono consentiti e possono essere indicati
i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi,
anche web, numeri di telefono e fax e indirizzi
di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie,
lingue conosciute, articoli e libri pubblicati,
attività didattica, onorificenze, e
quant’altro relativo alla persona, limitatamente
a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione,
nome dei fondatori anche defunti, attività
prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità
(l'avvocato che intenda fare menzione di una
certificazione di qualità deve depositare
presso il Consiglio dell'ordine il giustificativo
della certificazione in corso di validità
e l'indicazione completa del certificatore
e del campo di applicazione della certificazione
ufficialmente riconosciuta dallo Stato).
B) E' consentita inoltre l’utilizzazione
della rete Internet e del sito web per l'offerta
di consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, P. Iva
e Consiglio dell’ordine di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto
del codice deontologico, con la riproduzione
del testo, ovvero con la precisazione dei
modi o mezzi per consentirne il reperimento
o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale
polizza assicurativa, con copertura riferita
anche alle prestazioni on-line e indicazione
dei massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali
per la determinazione dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi
sussistente anche con il consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche
ipotesi previste dalla legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è
vietato pubblicare l’annuncio che la
prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione
dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in
relazione a quanto disposto dall’art.
19 del codice deontologico).
III - E' consentita l'indicazione del nome
di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista
a suo tempo lo abbia espressamente previsto
o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi
eredi.
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18. - RAPPORTI CON LA STAMPA
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Nei rapporti con la stampa
e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura
nel rilasciare dichiarazioni e interviste,
sia per il rispetto dei doveri di discrezione
e di riservatezza verso la parte assistita,
sia per evitare atteggiamenti concorrenziali
verso i colleghi.
I - Il difensore, con il consenso del proprio
assistito e nell'interesse dello stesso, può
fornire notizie agli organi di informazione
e di stampa, che non siano coperte dal segreto
di indagine.
II - Costituisce violazione della regola deontologica,
in ogni caso, perseguire fini pubblicitari
anche mediante contributi indiretti ad articoli
di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni
o i propri successi; spendere il nome dei
clienti; offrire servizi professionali; intrattenere
rapporti con gli organi di informazione e
di stampa al solo fine di pubblicità
personale.
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19. - DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA
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E' vietata l'offerta di
prestazioni professionali a terzi e in genere
ogni attività diretta all'acquisizione
di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie
o procacciatori o altri mezzi illeciti.
I - L'avvocato non deve corrispondere ad un
collega, o ad un altro soggetto, un onorario,
una provvigione o qualsiasi altro compenso
quale corrispettivo per la presentazione di
un cliente.
II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta
di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero
la corresponsione o la promessa di vantaggi
per ottenere difese o incarichi.
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20. - DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI
ED OFFENSIVE
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Indipendentemente dalle
disposizioni civili e penali, l'avvocato deve
evitare di usare espressioni sconvenienti
ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività
professionale in genere, sia nei confronti
dei colleghi che nei confronti dei giudici,
delle controparti e dei terzi.
I - La ritorsione o la provocazione o la reciprocità
delle offese non escludono l'infrazione della
regola deontologica.
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21. - DIVIETO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE
SENZA TITOLO O DI USO DI TITOLI INESISTENTI
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L'iscrizione all'albo
è requisito necessario ed essenziale
per l'esercizio dell'attività giudiziale
e stragiudiziale di assistenza e consulenza
in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo.
I - Sono sanzionabili disciplinarmente l'uso
di un titolo professionale in mancanza dello
stesso ovvero lo svolgimento di attività
in mancanza di titolo o in periodo di sospensione
dell'infrazione risponde anche il collega
che abbia reso possibile direttamente o indirettamente
l'attività irregolare. |