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Prestazioni |
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II
- Processo di esecuzione ( art. 65 -
art. 74 ) |
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65.
Per l'assistenza all'incanto, per ogni
ora o frazione di ora |
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66.
Per le offerte all'incanto per conto
del creditore istante (qualunque sia
l'ammontare del credito) ovvero di altra
persona nominata o da nominare |
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67.
Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto
o durante l'amministrazione giudiziaria
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68.
Per concorrere alla distribuzione del
prezzo |
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69.
Per la formazione del progetto di distribuzione
amichevole della somma ricavata dalla
esecuzione |
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70.
Per l'esame del progetto di distribuzione
del ricavato dalla esecuzione |
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71.
Per la partecipazione alla discussione
del progetto di distribuzione del ricavato
dalla esecuzione, per ogni udienza |
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72.
Per l'approvazione del progetto di distribuzione
del ricavato dalla esecuzione |
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73.
Per l'assistenza ad ogni adunanza dei
creditori nel procedimento esecutivo
o in procedure concorsuali, per ogni
ora o frazione di ora |
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74.
Per ogni altra prestazione concernente
il processo di esecuzione ed i procedimenti
concorsuali, non prevista nel presente
paragrafo e per i giudizi a cui diano
luogo i processi medesimi, sono dovuti
gli onorari e i diritti stabiliti nel
paragrafo concernente le corrispondenti
prestazioni |
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