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  TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO  
Prestazioni
II - Processo di esecuzione ( art. 65 - art. 74 )
65. Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora
66. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare
67. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria
68. Per concorrere alla distribuzione del prezzo
69. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla esecuzione
70. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione
71. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione, per ogni udienza
72. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato dalla esecuzione
73. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora
74. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni
 
 
 
 

 

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